Layout del blog

SOCIAL O NON SOCIAL, Nota a sentenza, Tribunale Varese, 2 agosto 2022

Avv. Giulia Maria Barbieri • mar 07, 2024

DOTTRINA


SOCIAL O NON SOCIAL, Nota a Sentenza, Tribunale di Varese, 2 agosto 2022

La pronuncia in commento ha ad oggetto l'intervento censorio promosso da Facebook nei confronti di una utente, titolare di un account personale e di un gruppo chiuso, che aveva pubblicato un post contenente fake news relative al COVID-19 durante l'emergenza sanitaria che ha travolto l'intero pianeta.

In particolare, la questione si è posta con riguardo alla diffusione, all'interno di un gruppo chiuso, di un post sfornito di commento e contenente un link di rinvio al discorso di una parlamentare, tenuto nel corso di una seduta pubblica alla Camera dei Deputati e trasmesso anche dall'emittente Rai, dal tenore apertamente "no vax".

Il popolare social network ha giudicato tale post inammissibile, con conseguente sospensione dell'account personale dell'utente ed inibizione della partecipazione ai gruppi, per contrarietà ai ccdd Standard della Community, previsti nelle Condizioni d'uso della piattaforma ed accettate dagli iscritti al momento della registrazione.

Con procedimento d'urgenza si attivava pertanto l'utente, contestando l'inadempimento contrattuale della società, per aver la medesima limitato l'accesso e l'operatività del suo account personale, nonché per aver violato i diritti costituzionalmente riconosciuti della libertà di espressione di un pensiero politico in senso lato (artt. 21 e 49 Cost.) e della piena realizzazione della personalità sociale dell'individuo (art. 2 Cost.).


Molteplici sono gli argomenti su cui si fonda il ricorso: la natura corrispettiva del contratto concluso con Facebook; la vessatorietà (e quindi la nullità ex art. 36 D.Lgs. n. 260/2005) delle clausole contrattuali che attribuiscono a Facebook il diritto unilaterale di sospendere la propria prestazione conservando il diritto di fruire della controprestazione; la contrarietà delle Condizioni d'uso ai principi fondanti della Costituzione; la mancata attribuzione a Facebook del potere di imporre alla comunicazione dei singoli l'allineamento ad una certa ideologia.


Per la soluzione adottata dal Tribunale e per il commento a cura dell'Avv. Giulia Maria Barbieri, si rinvia a Foro Padano, n. 2/23



Autore: Avv. Giulia Maria Barbieri 07 mar, 2024
SAVE THE DATE CONVEGNO: TRAUMA PERDITA E REGOLAZIONE AFFETTIVA 23 MARZO 2024
Autore: MARCHESI AVV. CAROLA MARTINA 07 mar, 2024
Il Tribunale di prime cure accoglieva integralmente il ricorso proposto, riconoscendo il carattere discriminatorio della condotta datoriale, condannando la società - rimasta contumace in primo grado - a rimuovere la condotta pregiudizievole, con assegnazione del lavoratore al solo turno pomeridiano, nonché a risarcire il danno non patrimoniale, quantificato in € 5000,00. Proponeva appello la Società, contestando la sussistenza della discriminazione indiretta, nonché l'omesso assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente. La Corte d'appello di Milano, rigettava integralmente il ricorso in appello, confermando la decisione di primo grado. In particolare, il Collegio nell'offrire un importante contributo in materia di riparto dell'onere probatorio, ha ritenuto sussistente un'ipotesi di discriminazione indiretta anche in caso di "mancata adozione da parte del datore di lavoro, di soluzioni ragionevoli per garantire pari trattamento ai lavoratori in caso di disabilità". Il caso è stato seguito dall'Avv. Giulia Maria Barbieri. 
Share by: